Art. 5.
(Adeguamento degli statuti comunali
e provinciali).

      1. I comuni e le province adeguano i propri statuti alle disposizioni della presente legge entro un termine non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si procede allo scioglimento dei consigli degli enti inadempienti.